Un’analisi fuori soglia obbliga alla bonifica? Come si accerta la contaminazione di un sito

Un campione di terreno viene analizzato e il referto riporta una concentrazione superiore alla soglia normativa. Per il proprietario dell’area quel numero può sembrare la prova di una bonifica inevitabile. Nel procedimento ambientale, invece, rappresenta l’inizio di un accertamento: segnala un’anomalia che deve essere delimitata, interpretata e collegata alle condizioni concrete del sito.

Nel quadro ordinario del D.lgs. 152/2006, il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione non obbliga automaticamente alla bonifica definitiva. Il sito viene qualificato come potenzialmente contaminato e devono seguire la caratterizzazione e l’analisi di rischio sito-specifica. La qualificazione come sito contaminato dipende invece dal superamento delle concentrazioni soglia di rischio determinate per quella specifica area.

La domanda decisiva, quindi, non è soltanto quanto sia alto il valore riportato nel referto. Occorre capire dove sia stato rilevato, quale matrice ambientale riguardi, quanto sia rappresentativo dell’area e quale rischio concreto emerga per i bersagli individuati.

Che cosa indica il superamento delle CSC

L’art. 240 del D.lgs. 152/2006 definisce le concentrazioni soglia di contaminazione, o CSC, come livelli oltre i quali sono necessari la caratterizzazione del sito e lo svolgimento dell’analisi di rischio. Il loro superamento attribuisce dunque al sito una condizione preliminare: quella di sito potenzialmente contaminato.

Il dato ha conseguenze precise, perché non può essere ignorato e richiede ulteriori verifiche. Non dimostra però, da solo, che tutta l’area presenti la stessa situazione, che esista un’esposizione effettiva o che sia già possibile stabilire obiettivi e modalità della bonifica.

Elemento Come viene determinato Conseguenza del superamento
CSC Soglia riferita alle concentrazioni nelle matrici ambientali Il sito è potenzialmente contaminato e richiede caratterizzazione e analisi di rischio
CSR Soglia calcolata per il singolo sito mediante analisi di rischio, sulla base della caratterizzazione Il sito è contaminato e si rende necessario intervenire con messa in sicurezza e bonifica

La distinzione produce anche un esito che può sembrare controintuitivo: un sito può presentare valori superiori alle CSC ma essere considerato non contaminato quando le concentrazioni rilevate risultano inferiori alle CSR calcolate mediante l’analisi di rischio. La soglia tabellare funziona quindi come livello di attenzione, non come automatica prescrizione dell’intervento definitivo.

Dal campione isolato alla caratterizzazione del sito

Un risultato analitico descrive il campione esaminato. Per rappresentare il sito occorre invece ricostruire la distribuzione della sostanza, le matrici interessate e l’estensione dell’anomalia. È questo il compito della caratterizzazione.

La posizione del punto indagato, la profondità, il tipo di matrice e la destinazione dell’area incidono sull’interpretazione. Un valore rilevato in un punto non consente, senza ulteriori elementi, di stabilire se si tratti di una presenza circoscritta o di una situazione più estesa. Allo stesso modo, non permette di trasferire automaticamente il risultato dal terreno alle acque sotterranee o ad altre componenti ambientali.

Il piano di caratterizzazione serve a organizzare gli accertamenti necessari per costruire una rappresentazione attendibile del sito. Non è una semplice ripetizione dell’analisi iniziale: deve fornire le informazioni sulle quali verrà impostata la successiva valutazione del rischio. Il suo contenuto dipende dalle caratteristiche dell’area, perciò non esiste una sequenza di campionamento valida in modo identico per ogni caso.

Prima di attribuire un significato generale al referto bisogna quindi verificare almeno quale CSC sia stata applicata, a quale matrice si riferisca il dato, dove sia stato prelevato il campione e se la caratterizzazione abbia confermato o ridimensionato l’anomalia iniziale.

Perché l’analisi di rischio cambia la qualificazione del sito

La caratterizzazione ricostruisce la situazione ambientale; l’analisi di rischio valuta quella situazione rispetto alle condizioni concrete del sito. Il passaggio è essenziale perché la presenza di una sostanza non coincide automaticamente con un rischio della stessa entità in ogni luogo.

La valutazione considera il rapporto tra una sorgente, le possibili vie attraverso cui il contaminante può raggiungere persone o componenti ambientali e i bersagli effettivamente presenti. Cambiando l’uso dell’area, le modalità di esposizione o le condizioni del sito può cambiare anche il quadro di rischio da accertare.

Da questa analisi vengono ricavate le CSR, cioè le concentrazioni soglia di rischio specifiche per il sito. Se le concentrazioni risultano superiori alle CSR, l’area è qualificata come contaminata e si fonda la necessità degli interventi di messa in sicurezza e bonifica. Se restano al di sotto, il precedente superamento delle CSC non basta da solo a imporre la bonifica definitiva.

Le CSR non sono quindi una seconda tabella da consultare prima di conoscere il sito. Sono il risultato di una valutazione costruita sulle informazioni raccolte con la caratterizzazione.

Un intervento urgente non anticipa necessariamente l’esito finale

Accertamento e contenimento possono procedere nello stesso periodo. Quando esiste una minaccia imminente, possono rendersi necessarie misure di prevenzione; la messa in sicurezza d’emergenza ha invece la funzione di contenere nell’immediato o nel breve termine le sorgenti e la diffusione, in attesa degli ulteriori interventi.

L’adozione di una misura urgente non significa però che siano già stati determinati la qualificazione definitiva del sito, l’obiettivo di bonifica e la soluzione tecnica finale. Risponde a un’esigenza diversa: evitare che la situazione peggiori mentre caratterizzazione e analisi di rischio chiariscono estensione e rilevanza del problema.

Neppure ogni superamento delle CSC comporta automaticamente un’emergenza. L’urgenza dipende dalle condizioni concrete riscontrate, non dalla sola presenza di un valore oltre soglia nel referto.

La CSC non può diventare automaticamente l’obiettivo di bonifica

La differenza tra soglia preliminare e soglia sito-specifica incide anche sulla definizione degli obiettivi dell’intervento. La sentenza del TAR Lombardia, Brescia, n. 142 del 10 febbraio 2021 ha affrontato il caso del mercurio nel sito di interesse nazionale Laghi di Mantova e Polo Chimico.

In quel giudizio è stata ritenuta illegittima la fissazione di un obiettivo di bonifica pari alla CSC senza una preventiva analisi di rischio e senza l’accertamento del superamento delle CSR. Il valore tabellare non poteva sostituire le analisi specifiche e mirate necessarie per considerare le caratteristiche concrete dell’area.

La pronuncia rende evidente la conseguenza pratica della distinzione: la CSC fa scattare l’approfondimento, mentre l’obiettivo dell’intervento non può essere ricavato automaticamente dal primo valore fuori soglia.

Quando l’accertamento diventa una decisione amministrativa

Una volta acquisiti i risultati della caratterizzazione e dell’analisi di rischio, le conclusioni tecniche devono essere tradotte negli atti del procedimento. È utile tenere distinto questo passaggio dalla gestione comunale dei procedimenti di bonifica in Lombardia: competenze, tempi amministrativi e adozione dei provvedimenti intervengono su una qualificazione che deve essere prima sostenuta da elementi tecnici sufficienti.

L’amministrazione non registra soltanto il valore iniziale. Deve considerare che cosa sia stato rilevato, come sia stata ricostruita la situazione del sito, quali CSR siano state determinate e se tali concentrazioni risultino effettivamente superate. Eventuali prescrizioni specifiche del procedimento possono incidere sulle attività richieste, ma non rendono equivalenti CSC e CSR.

Come leggere un referto fuori soglia

Prima di considerare inevitabile una bonifica, il documento dovrebbe essere messo in relazione con alcune informazioni essenziali:

  • la matrice ambientale e il punto ai quali si riferisce il risultato;
  • la CSC utilizzata per il confronto e la destinazione dell’area considerata;
  • l’esistenza di altri risultati capaci di delimitare l’estensione dell’anomalia;
  • lo stato del piano di caratterizzazione;
  • l’avvenuta determinazione delle CSR mediante analisi di rischio sito-specifica;
  • la presenza di condizioni concrete che richiedano misure urgenti di contenimento.

Se il documento contiene soltanto il confronto tra una concentrazione e la relativa CSC, consente di riconoscere un segnale che richiede approfondimento. Non è ancora sufficiente per descrivere l’intero sito o stabilire quale intervento definitivo sia necessario.

Riferimenti normativi e giurisprudenziali

  • Art. 240 del D.lgs. 152/2006, per le definizioni di CSC, CSR, sito potenzialmente contaminato e sito contaminato, come riportate nelle definizioni tecniche della Regione Lombardia.
  • TAR Lombardia, Brescia, sentenza n. 142 del 10 febbraio 2021, sulla distinzione tra CSC e CSR e sulla determinazione degli obiettivi di bonifica.
  • RGA Online, commento alla sentenza del TAR Brescia n. 142/2021 sul caso del mercurio nel SIN Laghi di Mantova e Polo Chimico.

Domande e risposte

Il ritrovamento di un contaminante durante uno scavo comporta obblighi diversi rispetto a un dato emerso da un controllo programmato?

La provenienza del dato non cambia la funzione delle soglie: il superamento delle CSC apre comunque la fase di caratterizzazione e analisi di rischio. Durante uno scavo possono però emergere condizioni concrete che richiedono misure immediate di prevenzione o contenimento. Questa eventuale urgenza deve essere valutata separatamente e non equivale, da sola, alla qualificazione definitiva del sito come contaminato. Anche un dato ottenuto durante un controllo programmato può richiedere interventi urgenti, se rivela una minaccia effettiva.

Che cosa accade quando il responsabile della contaminazione non viene individuato o non interviene?

L’assenza o l’inerzia del responsabile non modifica il criterio tecnico con cui si qualifica il sito: il superamento delle CSC indica una potenziale contaminazione, mentre quello delle CSR accerta la contaminazione nel quadro dell’analisi sito-specifica. L’individuazione di chi debba attivarsi materialmente e l’adozione di eventuali interventi sostitutivi appartengono alla gestione amministrativa del caso concreto; non possono essere dedotte dal solo referto analitico né sostituire caratterizzazione e analisi di rischio.

Dal numero al rischio dimostrato

Davanti a un valore fuori soglia, la domanda decisiva è quale rischio sia stato dimostrato, per quale bersaglio e sulla base di quali evidenze. Finché mancano una rappresentazione attendibile dell’area e le CSR ricavate dall’analisi sito-specifica, il numero segnala la necessità di procedere ma non contiene già la soluzione.

Il passaggio alla bonifica nasce quando gli accertamenti consentono di qualificare il sito e di definire interventi coerenti con le sue condizioni reali. Il procedimento amministrativo dà forma a quella conclusione tecnica: non può ridursi alla registrazione automatica della prima analisi oltre CSC.