Dell’amianto si parla sempre troppo poco. Eppure i rischi per la salute sono ormai noti e risaputi. Rinfrescare la memoria collettiva su quello che ha comportato per diverse persone, in primo luogo per chi si è trovato a maneggiarlo per lavoro, pagando con la vita, è quanto mai importante. Per questo nell’articolo che leggerete sentirete più volte ancora il suono della parola amianto, sulla quale è necessario ancora oggi fare una corretta informazione.
Amianto: un materiale che non si spegne
Il termine amianto deriva del greco “asbestos”, non è un caso quindi se questo materiale è anche noto come asbesto, il quale risulta traducibile con l’espressione “che non si spegne”. L’amianto è un minerale di origine naturale che presenta una struttura microcristallina e di tipo fibroso. Appartiene alla classe chimica dei silicati e fa parte delle serie mineralogiche degli anfiboli e del serpentino. Si trova presente in natura secondo molteplici tipologie, come ad esempio l’amianto bruno o l’amianto bianco.
A fronte di diverse e interessanti proprietà, ma in virtù delle fibre ben più fini di un capello, l’asbesto risulta estremamente pericoloso. Infatti, le fibre, essendo così sottili, si prestano ad essere perfettamente inalate dall’essere umano, entrando nei polmoni e depositandosi nella pleura. In questo modo danno luogo a stati irritativi prima e a importanti patologie di tipo tumorale poi, le quali non si manifestano necessariamente subito ma anche dopo diversi decenni. Se da un lato l’amianto è stato ampiamente utilizzato a causa delle sue caratteristiche (e della sua economicità), allo stesso tempo è stata fatta una battaglia per interromperne l’uso da parte di chi è stato colpito dalla sua tossicità.
Cosa fare in caso di amianto
L’Italia è stato uno dei Paesi in cui l’amianto è stato maggiormente prodotto nonché utilizzato, in modo particolare sotto forma di eternit e in campo edile. Per questo si trova ancora ampiamente presente nelle strutture abitative sull’intero territorio nazionale. A causa della pericolosità per la salute dell’uomo è stato vietato a partire dal 1992 con la legge n.257 l’utilizzo e la commercializzazione di manufatti o prodotti che contengono asbesto. Una legge che non ha trovato grande applicazione nei decenni successivi, se non quando, ma solo nel 2013, è stato conseguito un deterrente sanzionatorio, il quale interessa quanti acquistano o riscontrano nelle proprie strutture abitative la presenza di amianto.
La rimozione dell’asbesto, vista la tossicità del materiale, non può essere effettuata da sé, ma richiede l’intervento di ditte che presentano al proprio interno le giuste attrezzature nonché professionisti tutelati, qualificati e preparati, come quelli che si possono trovare su il sito di professionalcoperture. Si tratta di un’azienda competente nella rimozione e nello smaltimento dell’amianto pressoché su tutto il territorio nazionale; effettua, inoltre, un’operazione delicata e difficile come quella della bonifica dell’amianto friabile. Procedure che richiedono la giusta cautela anche per chi ne ha fatto una professione a tutti gli effetti. La rimozione dell’amianto è a carico del proprietario del possessore dell’immobile o dell’oggetto che lo presenta. E se il vicino ha una struttura in amianto? Si rivela quantomai necessario, è un diritto ma anche un dovere per la salute di tutti, compresa quella dello stesso vicino, effettuare comunicazione all’Asl di riferimento, in modo da poter definire la rimozione e lo smaltimento dell’asbesto.
È possibile denunciare sotto forma di una denuncia anonima la presenza di amianto non solo presso l’Asl ma anche tramite i carabinieri. Una procedura eseguibile anche online attraverso l’apposito modulo predisposto. La denuncia o la stessa dichiarazione presso la Asl, nel caso ci si accorga di essere direttamente coinvolti, permette di attivare l’autorità competente, l’Asl appunto, la quale si troverà a valutare l’effettiva presenza dell’amianto e la modalità di rimozione necessaria da attuare.
Quali sono le possibili sanzioni
Se l’amianto non viene rimosso si va incontro a possibili sanzioni. Queste sono non di tipo penale, quanto, piuttosto, esclusivamente di tipo amministrativo. Si verificano nel momento in cui non viene effettuata debita comunicazione all’Asl la quale è l’organo competente proprio per l’accertamento della presenza dell’asbesto e i materiali che lo contengono come anche l’eternit. Gli importi delle sanzioni variano da un minimo di 2.000 euro e possono raggiungere fino a un massimo di 5.000 euro nel caso dell’amianto friabile. Misure che si sono rese necessarie proprio a causa dei pericoli per la salute che comporta questo materiale e a fronte della sottovalutazione, a tutt’oggi, da parte di molte persone.